Art. 319Testo unico, art. 298, e leggi 17 agosto 1907, n. 638 e 639, testo unico

Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 4 luglio 1908 al 22 dicembre 2008. Leggi il testo vigente →

[1]A meno che non sia diversamente stabilito, per i singoli casi e' ammesso il ricorso in via gerarchica contro le deliberazioni delle autorita' inferiori, e questo ricorso sara' prodotto all'autorita' superiore nel termine di giorni trenta dall'intimazione della deliberazione contro la quale si ricorre.

[2]Sono fatte salve le disposizioni degli articoli 12, n. 4, e 22 della legge 17 agosto 1907, n. 638 (testo unico), e dell'articolo 19 della legge 17 agosto 1907, n. 639 (testo unico).

Testo vigente dal 4 luglio 1908 al 22 dicembre 2008 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

Un modello riformula il testo della norma. Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:regio.decreto:1908-05-21;269~art319 · fonte su Normattiva