Art. 319 — Testo unico, art. 298, e leggi 17 agosto 1907, n. 638 e 639, testo unico
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[1]A meno che non sia diversamente stabilito, per i singoli casi e' ammesso il ricorso in via gerarchica contro le deliberazioni delle autorita' inferiori, e questo ricorso sara' prodotto all'autorita' superiore nel termine di giorni trenta dall'intimazione della deliberazione contro la quale si ricorre.
[2]Sono fatte salve le disposizioni degli articoli 12, n. 4, e 22 della legge 17 agosto 1907, n. 638 (testo unico), e dell'articolo 19 della legge 17 agosto 1907, n. 639 (testo unico).
Testo vigente dal 4 luglio 1908 al 22 dicembre 2008 · versione 0 su Normattiva