Art. 320
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[1]Fino a che non sia approvata una legge che regoli le spese del culto, sono obbligatorie per i Comuni quelle per la conservazione degli edifizi servienti al culto pubblico, nel caso d'insufficienza di altri mezzi per provvedervi.
[2]Cosi' pure fino alla promulgazione di un'apposita legge speciale, le spese per il mantenimento degli esposti restano a carico dei Comuni e delle Provincie, nella proporzione determinata da decreto Reale, sentiti previamente i Consigli provinciali e il Consiglio di Stato.
Testo vigente dal 4 luglio 1908 al 22 dicembre 2008 · versione 0 su Normattiva