Art. 321
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Le spesa che riguardano l'istruzione pubblica non passeranno alle Provincie se non quando sia approvata la legge speciale che regoli il passaggio dell'istruzione pubblica secondaria dallo Stato alle Provincie.
Testo vigente dal 4 luglio 1908 al 22 dicembre 2008 · versione 0 su Normattiva