Art. 322
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Le liquidazioni non ancora compiute nelle antiche Provincie del Regno, in esecuzione dell'art. 242 della legge del 20 marzo 1865, all. A, saranno condotte a compimento in conformita' di questa disposizione.
Testo vigente dal 4 luglio 1908 al 22 dicembre 2008 · versione 0 su Normattiva