Art. 323 — Testo unico, art. 302
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[1]Diverranno comunali e provinciali gli istituti o stabilimenti attualmente a carico dello Stato che provvedono a spese obbligatorie, a termini della presente legge.
[2]Un decreto Reale dichiarera' quali siano questi istituti.
Testo vigente dal 4 luglio 1908 al 22 dicembre 2008 · versione 0 su Normattiva