Art. 324
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I funzionari e salariati governativi addetti alle prefetture, alla istruzione pubblica, secondaria, tecnica od elementare, ai servizi stradali e ad ogni altro ramo di servizio, che da governativo divenga provinciale passeranno a carico delle Provincie nel numero e nel modo che verra' disposto per decreti Reali sentiti i Consigli provinciali.
Testo vigente dal 4 luglio 1908 al 22 dicembre 2008 · versione 0 su Normattiva