Art. 325
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I funzionari e salariati che, in virtu' dell'articolo precedente, passino dal servizio dello Stato a quello delle Provincie, conservano il diritto di conseguire, sia per servizi prestati allo Stato, sia per quelli che presteranno alle Provincie, quando cessino dal servizio, la pensione che a termini delle leggi vigenti spetterebbe loro, se avessero continuato a servire lo Stato.
Testo vigente dal 4 luglio 1908 al 22 dicembre 2008 · versione 0 su Normattiva