Art. 327 — Testo unico, art. 306
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Nel caso di soppressione d'impiego, o di riduzione di ruoli all'atto del passaggio degl'impiegati dallo Stato alla Provincia, quelli che gia' non avessero diritto alla pensione godranno, a carica dello Stato, l'assegno di disponibilita' a norma di legge.
Testo vigente dal 4 luglio 1908 al 22 dicembre 2008 · versione 0 su Normattiva