Art. 328

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Le regole vigenti, in ordine alle pensioni da assegnarsi alle vedove ed ai figli degl'impiegati dello Stato, saranno pure applicabili nei casi previsti dagli articoli precedenti, col sistema di riparto in essi stabilito.

Testo vigente dal 4 luglio 1908 al 22 dicembre 2008 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

Un modello riformula il testo della norma. Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:regio.decreto:1908-05-21;269~art328 · fonte su Normattiva