Art. 329 — Testo unico, art. 308
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Nel caso di destituzione, le autorita' provinciali dovranno riferirne al ministro, dal quale l'impiegato dipendeva prima del passaggio, e soltanto con l'approvazione Ministeriale la deliberazione che priva l'impiegato d'ogni diritto a pensione diverra' esecutoria.
Testo vigente dal 4 luglio 1908 al 22 dicembre 2008 · versione 0 su Normattiva