Art. 33 — Testo unico, art. 33
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Il sindaco, o chi ne esercita le funzioni, anche se commissario regio, i componenti la Commissione del Comune per la revisione delle liste elettorali e il segretario comunale sono personalmente responsabili della regolarita' delle operazioni a loro assegnate.
Testo vigente dal 4 luglio 1908 al 2 agosto 1913 · versione 0 su Normattiva