Art. 330
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[1](Art. 17 legge 7 maggio 1902, n. 144).
[2]Sono mantenuti e rispettati i diritti acquisiti dai funzionari comunali alla pubblicazione della legge 7 maggio 1902, n. 144.
Testo vigente dal 4 luglio 1908 al 22 dicembre 2008 · versione 0 su Normattiva