Art. 333
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[2]Le Provincie sono esonerate dalle spese per il mobilio delle prefetture e delle sottoprefetture e degli alloggi dei prefetti e sottoprefetti. Questa esenzione e' vincolata alla condizione che le Provincie cedano allo Stato il mobilio ora in dotazione dei detti uffici ed alloggi.
[3]Dal 1° luglio 1908 sara' assunta per meta' dallo Stato la spesa ora a carico dei Comuni per le spese li pubblica sicurezza, ai sensi dell'art. 52 della legge 31 agosto 1907, n. 690 (testo unico), e quella posta a carico delle Provincie per il casermaggio dei RR. carabinieri e per le pensioni agli allievi e allieve delle scuole normali.
[4]Col 1° luglio 1909 tali spese passeranno per intero a carico dello Stato.
Testo vigente dal 4 luglio 1908 al 22 dicembre 2008 · versione 0 su Normattiva