Art. 335
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[1]E' data facolta' al governo del Re, sentito il Consiglio di Stato: 1° di delegare ai prefetti quelle facolta' ora attribuite alle amministrazioni centrali, le quali verranno indicate in un elenco da approvarsi per decreto Reale;
[2]2° di provvedere alla mutazione dei distretti delle provincie della Venezia e di Mantova in circondari, e alla sostituzione di sottoprefetti ai commissari distrettuali.
[3]Visto, d'ordine di Sua Maesta': Il presidente del Consiglio dei ministri, ministro dell'interno GIOLITTI.
Testo vigente dal 4 luglio 1908 al 22 dicembre 2008 · versione 0 su Normattiva