Art. 36Testo unico, art. 36

Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 4 luglio 1908 al 2 agosto 1913. Leggi il testo vigente →

[1]La commissione per le liste elettorali compie le sue operazioni nel numero di tre almeno nei Comuni dove e' composta di cinque membri, e di cinque negli altri.

[2]Di tutte le sue operazioni la Commissione redige processi verbali sottoscritti da ciascuno dei membri presenti e dal segretario comunale. Quando le proposte e le deliberazioni della Commissione non sono concordi, nei verbali devono essere indicati i nomi dei commissari favorevoli e contrari, e accennate le ragioni del dissenso.

Testo vigente dal 4 luglio 1908 al 2 agosto 1913 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

Un modello riformula il testo della norma. Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:regio.decreto:1908-05-21;269~art36 · fonte su Normattiva