Art. 36
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[1]La commissione per le liste elettorali compie le sue operazioni nel numero di tre almeno nei Comuni dove e' composta di cinque membri, e di cinque negli altri.
[2]Di tutte le sue operazioni la Commissione redige processi verbali sottoscritti da ciascuno dei membri presenti e dal segretario comunale. Quando le proposte e le deliberazioni della Commissione non sono concordi, nei verbali devono essere indicati i nomi dei commissari favorevoli e contrari, e accennate le ragioni del dissenso.
Testo vigente dal 4 luglio 1908 al 2 agosto 1913 · versione 0 su Normattiva