Art. 37 — Testo unico, art. 37, e legge 9 giugno 1907, n. 294, art. 1
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[1]Non piu' tardi del 31 gennaio la commissione invita, con avvisi da affiggersi in luoghi pubblici, chiunque abbia reclami da fare contro gli elenchi, a presentarli entro il 15 febbraio.
[2]Durante questo tempo un esemplare dei tre elenchi prescritti dall'art. 35, firmato dalla Commissione, deve tenersi affisso all'albo pretorio, in modo visibile; ed un altro esemplare, coi titoli e i documenti relativi a ciascun nome, insieme alla lista, deve rimanere nell'ufficio comunale, con diritto ad ogni cittadino di prenderne cognizione.
[3]Il sindaco immediatamente notifica al prefetto della Provincia l'affissione degli avvisi.
Testo vigente dal 4 luglio 1908 al 2 agosto 1913 · versione 0 su Normattiva