Art. 37
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[1]Non piu' tardi del 31 gennaio la commissione invita, con avvisi da affiggersi in luoghi pubblici, chiunque abbia reclami da fare contro gli elenchi, a presentarli entro il 15 febbraio.
[2]((Durante questo termine un esemplare dai cinque elenchi prescritti dall'articolo 35, firmato dalla Commissione, deve tenersi affisso, all'albo pretorio, in modo visibile: ed un altro esemplare, pure firmato dalla Commissione, coi titoli e i documenti relativi a ciascun nome, insieme alla lista dell'anno precedente, deve rimanere nell'ufficio comunale, con e iscritto ad ogni cittadino di prenderne cognizione.
[3]Il 1° febbraio il sindaco notifica al prefetto della provincia l'affissione degli avvisi)).
Testo vigente dal 2 agosto 1913 al 22 dicembre 2008 · versione 3 su Normattiva