Art. 4 — Testo unico, art. 4
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[1]Se il prefetto e' assente od impedito, ne fa le veci il consigliere delegato.
[2]Nei casi di prolungato impedimento od assenza, ed in quelli di vacanza, puo' essere, con R. decreto, provveduto per una reggenza temporaria.
Testo vigente dal 4 luglio 1908 al 22 dicembre 2008 · versione 0 su Normattiva