Art. 4Testo unico, art. 4

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[1]Se il prefetto e' assente od impedito, ne fa le veci il consigliere delegato.

[2]Nei casi di prolungato impedimento od assenza, ed in quelli di vacanza, puo' essere, con R. decreto, provveduto per una reggenza temporaria.

Testo vigente dal 4 luglio 1908 al 22 dicembre 2008 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

Un modello riformula il testo della norma. Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:regio.decreto:1908-05-21;269~art4 · fonte su Normattiva