Art. 41
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[1]Ogni cittadino, nel termine indicato dall'art. 37, puo' reclamare alla Commissione elettorale della Provincia contro qualsiasi iscrizione, cancellazione, diniego di iscrizione od omissione di cancellazione negli elenchi proposti dalla Commissione comunale.
[2]I reclami possono anche essere presentati, nello stesso termine, alla Commissione comunale, che, per mezzo del segretario comunale, ne rilasciera' ricevuta, e li trasmettera' alla Commissione elettorale della Provincia.
[3]Se il reclamo, col quale s'impugna una iscrizione, e' presentato alla Commissione comunale, questa, entro i tre giorni successivi alla presentazione, deve farlo notificare alla parte interessata: salvo che il reclamante non dichiari di voler far eseguire direttamente la notificazione per mezzo di usciere di pretura o di conciliazione.
[4]Nelle notificazioni devono essere indicati la persona che reclama ed il motivo del reclamo.
[5]La persona della quale e' impugnata la iscrizione puo', fra tre giorni dall'avvenuta notificazione, presentare un controreclamo coi documenti che credera' utili alla stessa Commissione comunale, che ne deve rilasciare ricevuta.
[6]Se il reclamo, che impugna una iscrizione, e' presentato alla Commissione elettorale della Provincia, il reclamante deve dimostrare di aver fatte eseguire la notificazione alla parte interessata, per mezzo di usciere di pretura o di conciliazione, nei termini stabiliti.
Testo vigente dal 4 luglio 1908 al 22 dicembre 2008 · versione 0 su Normattiva