Art. 43 — Testo unico, art. 43, e legge 9 giugno 1907, n. 294, art. 1
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[1]Spirato il termine di cui all'art. 37, e non piu' tardi del 1° marzo il presidente della Commissione elettorale del Comune deve trasmettere al presidente della Commissione elettorale della Provincia:
[2]1° i verbali delle sue operazioni e deliberazioni;
[3]2° la lista definitiva completa dell'anno precedente;
[4]((3° i cinque elenchi di cui all'articolo 35, con tutti i documenti relativi alle nuove inscrizioni e cancellazioni o al diniego delle domande, ancorche', non vi siano stati reclami));
[5]((4°)) i reclami con tutti i documenti che vi si riferiscono.
[6]5°((NUMERO NON PIU' PREVISTO DALLA L. 19 GIUGNO 1913, N. 640)).
[7]L'altro esemplare della lista e degli elenchi e' conservato nella segreteria del Comune.
[8]Il presidente della Commissione provinciale, entro tre giorni da quello in cui gli sono pervenuti la lista, gli elenchi e i documenti, deve inviarne ricevuta all'ufficio comunale.
[9]Delle liste, degli elenchi e dei documenti ricevuti si tiene nota in un registro speciale, firmato in ciascun foglio dal presidente della Commissione provinciale.
Testo vigente dal 2 agosto 1913 al 22 dicembre 2008 · versione 3 su Normattiva