Art. 46 — Testo unico, art. 46
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[1]((L'elezione pel rinnovamento parziale o totale del Consiglio, in qualunque periodo dell'anno segua, si fa unicamente dagli elettori inscritti nella lista permanente rettificata in conformita' dell'articolo 45 e dei due seguenti capoversi.
[2]Sino alla revisione dell'anno successivo non possono farsi alla lista permanente altre variazioni, all'infuori di quelle che siano conseguenza della morte di elettori, comprovata da documento autentico; della interdizione del diritto di elettore, che risulti da sentenza passata in giudicato; nonche' delle sentenze, di cui all'articolo 50. Tali variazioni debbono essere fatte dalla Commissione elettorale del comune, che allega alla lista permanente copia dei suindicati provvedimenti e trasmette il verbale al Regio procuratore presso il tribunale del capoluogo della provincia e al presidente della Commissione elettorale provinciale)).
[4]((Anche di queste variazioni deve trasmettersi verbale al Regio procuratore e al presidente della Commissione elettorale provinciale.
[5]La commissione provinciale deve introdurre le variazioni risultanti dagli anzidetti verbali nelle liste delle sezioni di cui all'articolo 59)).
Testo vigente dal 2 agosto 1913 al 22 dicembre 2008 · versione 3 su Normattiva