Art. 46Testo unico, art. 46

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[1]L'elezione pel rinnovamento parziale o totale del Consiglio, in qualunque periodo dell'anno segua, si fa unicamente dagli elettori iscritti nelle liste definitivamente approvate. Sono paro' salve le variazioni prescritte nei due Capoversi seguenti e nell'art. 51.

[2]Sino alla revisione dell'anno successivo, non possono farsi alle liste permanenti e alle note degli elettori altre variazioni all'infuori di quelle che siano conseguenza della morte di elettori, comprovata da documento autentico, ovvero della interdizione dal diritto di elettore, che risulti da sentenza passata in giudicato. Tali variazioni debbono essere fatte dalla Commissione elettorale del Comune, che ne trasmette al R. procuratore, come per l'articolo precedente.

[3]Essa deve inoltre introdurre nell'elenco, di cui all'art. 26, le variazioni necessarie, cosi' per cancellare i nomi di quelli che piu' non si trovino nelle condizioni indicate nell'art. 21, come per iscriverne altri che nell'intervallo siano caduti sotto le disposizioni dell'articolo stesso.

[4]Anche di queste variazioni deve trasmettersi verbale al R. procuratore. Per le operazioni indicate nel presente articolo, la Commissione elettorale del Comune e' convocata dal sindaco almeno ogni tre mesi.

Testo vigente dal 4 luglio 1908 al 2 agosto 1913 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

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urn:nir:stato:regio.decreto:1908-05-21;269~art46 · fonte su Normattiva