Art. 49 — Testo unico, art. 49
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[1]Il ricorso con i relativi documenti si deve, a pena di decadenza, depositare nella cancelleria della Corte d'appello fra cinque giorni della notificazione di esso. La causa e' decisa senza che occorra ministero di procuratore o avvocato, sulla relazione fatta in udienza pubblica da un consigliere della Corte, sentite le parti e i loro difensori, se si presentino, ed il pubblico ministero nelle sue orali conclusioni.
[2]Qualora il reclamo per la iscrizione o cancellazione altrui sia riconosciuto temerario, la Corte di appello, con la medesima deliberazione che le respinge, infligge al reclamante una penale da lire 50 a 100.
Testo vigente dal 4 luglio 1908 al 22 dicembre 2008 · versione 0 su Normattiva