Art. 5 — Testo unico, art. 5
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[1]Il Consiglio di prefettura ha le attribuzioni che gli sono commesse dalle leggi.
[2]E' chiamato a dar parere nei casi prescritti dalle leggi e dai regolamenti e quando ne sia richiesto dal prefetto.
[3]I membri del consiglio compiono le incombenze amministrative che loro vengono dal prefetto affidate.
[4]I segretari presso le prefetture possono essere incaricati per decreto Reale delle funzioni di consigliere.
Testo vigente dal 4 luglio 1908 al 22 dicembre 2008 · versione 0 su Normattiva