Art. 50 — Testo unico, art. 50
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[1]Il pubblico ministero comunichera' immediatamente al presidente della Commissione del Comune le sentenze della Corte di appello per curarne la esecuzione e la notificazione senza spesa agli interessati.
[2]La sentenza pronunziata dalla Corte di appello puo' essere impugnata dalla parte soccombente, col ricorso in Cassazione, pel quale non e' necessario il ministero di avvocato.
[3]Tutti i termini del procedimento sono ridotto alla meta'.
[4]Sul semplice ricorso il presidente indica in via di urgenza l'udienza per la discussione della causa.
Testo vigente dal 4 luglio 1908 al 22 dicembre 2008 · versione 0 su Normattiva