Art. 52
Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 4 luglio 1908 al 22 dicembre 2008. Leggi il testo vigente →
[1]Tutti gli atti concernenti l'esercizio del diritto elettorale tanto relativi al procedimento amministrativo quanto al giudiziario si fanno in carta libera, e sono esenti dalla tassa di registro e dal deposito prescritto dall'art. 521 del Codice di procedura civile, e dalle spese di cancelleria.
[2]Gli agenti delle imposte dirette, per gli effetti di cui negli articoli 41 e 47, hanno l'obbligo di rilasciare a qualunque cittadino ne faccia richiesta, l'estratto di ruolo di ogni contribuente e i certificati negativi di coloro che non risultino inscritti nei ruoli medesimi, dietro il corrispettivo di cinque centesimi per ciascun individuo, cui gli estratti od i certificati si riferiscono.
Testo vigente dal 4 luglio 1908 al 22 dicembre 2008 · versione 0 su Normattiva