Art. 54

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[1]I comuni possono riunire in un unico registro la lista elettorale politica e la lista elettorale amministrativa.

[2]Nel registro unico, con le altre indicazioni prescritte dalla legge, deve essere notata, per ciascun inscritto, la qualita' di elettore politico o amministrativo, o l'una e l'altra.

[3]((La lista permanente deve recare inoltre il richiamo e l'indicazione dell'anno e del numero di protocollo dello incartamento relativo all'iscrizione di ciascun elettore, nonche' dell'abitazione dei singoli elettori agli effettivi del terzo comma dell'articolo 59)).

Testo vigente dal 2 agosto 1913 al 22 dicembre 2008 · versione 3 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

Un modello riformula il testo della norma. Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:regio.decreto:1908-05-21;269~art54 · fonte su Normattiva