Art. 59
Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 2 agosto 1913 al 22 dicembre 2008. Leggi il testo vigente →
[1]((La Commissione elettorale comunale, entro il 31 gennaio di ogni anno, provvede alla ripartizione del comune in sezioni a norma dell'articolo 58; determina la circoscrizione delle singole sezioni nonche' il luogo della riunione per ciascuna di esse e compila la lista degli elettori per ciascuna sezione.
[2]In tale lista debbono essere tenute distinte le liste delle frazioni che abbiano rappresentanza separata a norma dell'articolo 57.
[3]Detta lista deve avere due colonne per ricevere rispettivamente a norma degli articoli 70 e 71, le firme di identificazione degli elettori e quelle di riscontro per l'accertamento dei votanti.
[4]L'elettore e' assegnato alla sezione, nella cui circoscrizione ha secondo le indicazioni della lista, la sua abitazione.
[5]Gli elettori che non hanno abitazione nel comune o non hanno fatta la dichiarazione secondo l'articolo 29, sono ripartiti nelle liste delle singole sezioni, seguendo l'ordine alfabetico.
[6]Saranno anche compresi nelle liste, suddivisi per sezioni in ordine alfabetico, e inscritti in fogli susseguenti a quelli, in cui sono inscritti gli altri elettori, gli emigrati, di cui al penultimo comma dell'articolo 35.
[7]L'elettore, che trasferisca la propria abitazione nella circoscrizione di un'altra sezione, ha diritto di essere trasferito nella lista degli elettori della stessa sezione. La domanda sottoscritta dall'elettore deve essere da lui presentata al sindaco non piu' tardi del 15 dicembre.
[8]Gli elettori, che non sappiano sottoscrivere, possono fare la domanda verbalmente nei modi indicati nell'articolo 30.
[9]La Commissione comunale fa le variazioni nelle liste delle due sezioni, unendo la domanda alla lista della sezione, in cui inscrive l'elettore. Nessuna variazione puo' essere fatta senza domanda.
[10]Non piu' tardi del 31 gennaio la Commissione comunale, con avvisi da affiggersi in luoghi pubblici, invita chiunque abbia reclami da fare contro la ripartizione del comune in sezioni, la circoscrizione delle sezioni, la formazione della lista degli elettori di ciascuna sezione, il trasferimento di essi da una sezione ad un'altra e la determinazione dei luoghi di riunione di ciascuna sezione, a presentarli entro il 15 febbraio alla Commissione elettorale della provincia. Durante questo tempo, il testo delle deliberazioni, di cui al primo comma, e l'esemplare delle liste coi documenti relativi devono rimanere nella segreteria comunale ed ogni cittadino avra' diritti di prendere cognizione di tali atti.
[11]Il 1° febbraio il sindaco notifica al prefetto della provincia rafficazione degli avvisi.
[12]I reclami possono anche essere presentati nello stesso termine alla Commissione comunale che, per mezzo del segretario comunale, ne rilascia ricevuta.
[13]Il presidente della Commissione comunale non piu' tardi del 1° marzo deve trasmettere al presidente della Commissione provinciale il testo delle deliberazioni, di cui al primo comma, e l'esemplare delle liste coi documenti relativi e coi reclami che fossero pervenuti.
[14]Entro il 30 aprile la Commissione elettorale provinciale decide inappellabilmente sui reclami, approva la lista degli elettori di ciascuna sezione, tenendo conto delle deliberazioni e decisioni da essa prese in virtu' dell'articolo 44, e la autentica. Il presidente deve vidimarne ciascun foglio)).
Testo vigente dal 2 agosto 1913 al 22 dicembre 2008 · versione 3 su Normattiva