Art. 6
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[1]Il Consiglio di prefettura si compone di un numero di consiglieri non maggiore di tre. Vi possono essere anche due consiglieri aggiunti.
[2]E' presieduto dal prefetto, o da chi ne fa le veci.
[3]Durante la discussione dei conti consuntivi assiste alle sedute un funzionario di ragioneria e sensi del successivo art. 300.
Testo vigente dal 4 luglio 1908 al 22 dicembre 2008 · versione 0 su Normattiva