Art. 60-bis
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[1]((La Commissione elettorale comunale provvede a che nelle ore pomeridiane del giorno precedente l'elezione ovvero nel giorno stesso della elezione, prima delle ore otto, siano consegnati al presidente di ogni ufficio elettorale:
[2]1° un bollo del Comune;
[3]2° la lista degli elettori della sezione autenticata dalla Commissione provinciale ai termini dell'articolo 59 e due copie di tale lista autenticata in ciascun foglio da due membri della Commissione comunale, delle quali una serve per l'affissione a norma dell'articolo 68;
[4]3° i verbali di nomina degli scrutatori di cui all'articolo 64; 4° l'urna o le urne occorrenti per la votazione)).
Testo vigente dal 2 agosto 1913 al 22 dicembre 2008 · versione 3 su Normattiva