Art. 60

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[1]Il prefetto, d'accordo col primo presidente della Corte d'appello, fissa il giorno delle elezioni in ciascun Comune e lo partecipa alla giunta municipale, la quale, con un manifesto pubblicato 15 giorni prima, ne da' avviso agli elettori, indicando il giorno e i luoghi di riunione.

[2]Le operazioni elettorali devono incominciare non piu' tardi delle ore 9 antimeridiane.

Testo vigente dal 4 luglio 1908 al 2 agosto 1913 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

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urn:nir:stato:regio.decreto:1908-05-21;269~art60 · fonte su Normattiva