Art. 61Testo unico, art. 61

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La lista degli elettori, quella dei consiglieri da surrogarsi e la lista dei consiglieri che rimangono in uffizio devono restare affisse nella sala delle adunanze durante il corso delle operazioni.

Testo vigente dal 4 luglio 1908 al 2 agosto 1913 · versione 0 su Normattiva

urn:nir:stato:regio.decreto:1908-05-21;269~art61 · fonte su Normattiva