Art. 63 — Testo unico, art. 63
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[1]((In ciascuna sezione e' costituito un ufficio elettorale composto di un presidente e di un vice presidente, designati dal primo presidente della Corte di appello tra i magistrati del distretto della Corte stessa, ma non elettori nel comune, compresi i giudici aggiunti e gli uditori, o tra gli ufficiali del Pubblico Ministero presso le Corti e i tribunali, di quattro scrutatori e di un segretario.
[2]Per i comuni sedi di Corti d'appello e di tribunale potranno essere scelti anche magistrati inscritti nelle liste elettorali amministrative del luogo.
[3]In caso di necessita' riconosciuta dal primo presidente della Corte, puo' anche destinarsi all'ufficio di presidente o di vice-presidente il vice-pretore o il conciliatore)).
[4]((COMMA ABROGATO DALLA L. 19 GIUGNO 1913, N. 640)).
[5]((Al presidente ed al vice-presidente dell'ufficio elettorale deve essere corrisposta dal comune l'indennita' di viaggio e di soggiorno spettante ai giudici di tribunale di 1ª categoria, salvo ai magistrati di grado superiore la corresponsione di quella spettante ai consiglieri di Corte d'appello di 2ª categoria)).
Testo vigente dal 2 agosto 1913 al 22 dicembre 2008 · versione 3 su Normattiva