Art. 63 — Testo unico, art. 63
Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 4 luglio 1908 al 2 agosto 1913. Leggi il testo vigente →
[1]Tanto gli uffici provvisori, quanto gli uffici definitivi delle adunanze elettorali sono presieduti da magistrati, compresi gli aggiunti giudiziari e gli uditori; o da ufficiali del pubblico Ministero presso le Corti e i tribunali.
[2]In caso di necessita' riconosciuta dal primo presidente della Corte, puo' anche destinarsi a presiedere l'ufficio il vice-pretore o il conciliatore. primo presidunte della Corte d'appello, dopo determinato il giorno della elezione ai termini dell'art. 60, e non piu' tardi di otto giorni prima della elezione, designa i funzionari che dovranno presiedere ogni singola sezione.
[3]In caso d'insufficienza o di impedimento dei medesimi, che avvenga in condizioni tali da non permetterne la surrogazione normale, assume la presidenza il sindaco o uno dei consiglieri per ordine di anzianita'.
Testo vigente dal 4 luglio 1908 al 2 agosto 1913 · versione 0 su Normattiva