Art. 69
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[1]((Il diritto elettorale e' personale; nessun elettore puo' farsi rappresentare, ne' mandare il suo voto per iscritto.
[2]Soltanto per impedimento fisico evidente o regolarmente dimostrato all'ufficio, l'elettore che trovasi nella impossibilita' di esprimere il voto, e' ammesso dal presidente a farlo esprimere da un elettore di sua fiducia. Il segretario indica nel verbale il motivo specifico, per cui l'elettore fu autorizzato a farsi assistere nella votazione, il nome del medico, che abbia eventualmente accertato l'impedimento, ed il nome dell'elettore delegato)).
Testo vigente dal 2 agosto 1913 al 22 dicembre 2008 · versione 3 su Normattiva