Art. 70-ter
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[1]((In ogni pretura e' tenuto apposito registro, nel quale sono indicati, secondo il numero d'ordine delle tessere rilasciate, il nome, cognome, paternita', eta', luogo di nascita dell'elettore, la lista elettorale, nella quale esso e' inscritto.
[2]Una copia della fotografia, firmata dal pretore, e' ingommata nel registro, a lato delle indicazioni sopraccennate. Il registro in ogni foglio e' firmato dal pretore e dal cancelliere)).
Testo vigente dal 2 agosto 1913 al 22 dicembre 2008 · versione 3 su Normattiva