Art. 72 — Testo unico, art. 72
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[1]((L'appello deve essere terminato non piu' tardi delle ore 13. Se a quest'ora non lo fosse, il presidente lo sospende e fa procedere nella votazione indipendentemente dall'ordine di iscrizione nella lista.
[2]Gli elettori che si presentano dopo l'appello votano nei modi indicato dagli articoli precedenti.
[3]La votazione, a pena di nullita' resta aperta fino alle ore sedici.
[4]Se alle ore sedici siano tuttavia presenti elettori che non abbiano votato, il presidente, fatta prender nota dal segretario dei loro nomi li ammette a votare nell'ordine con cui ne e' stata presa nota: nessun altro elettore alle sopraggiunga puo' essere ammesso alla votazione. Alle ove diciassette nessun elettore puo' piu' votare)).
Testo vigente dal 2 agosto 1913 al 22 dicembre 2008 · versione 3 su Normattiva