Art. 72 — Testo unico, art. 72
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[1]Gli elettori che si presentano dopo l'appello votano nel modo indicato dagli articoli precedenti.
[2]La votazione, a pena di nullita', resta aperta fino alle 4 pomeridiane.
[3]Tuttavia non puo', egualmente a pena di nullita', essere chiusa, se non sono trascorse almeno tre ore dalla fine dell'appello; e anche dopo le tre ore non sara' chiusa, prima che tutti gli elettori presenti nell'aula abbiano potuto votare.
Testo vigente dal 4 luglio 1908 al 2 agosto 1913 · versione 0 su Normattiva