Art. 72Testo unico, art. 72

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[1]((L'appello deve essere terminato non piu' tardi delle ore 13. Se a quest'ora non lo fosse, il presidente lo sospende e fa procedere nella votazione indipendentemente dall'ordine di iscrizione nella lista.

[2]Gli elettori che si presentano dopo l'appello votano nei modi indicato dagli articoli precedenti.

[3]La votazione, a pena di nullita' resta aperta fino alle ore sedici.

[4]Se alle ore sedici siano tuttavia presenti elettori che non abbiano votato, il presidente, fatta prender nota dal segretario dei loro nomi li ammette a votare nell'ordine con cui ne e' stata presa nota: nessun altro elettore alle sopraggiunga puo' essere ammesso alla votazione. Alle ove diciassette nessun elettore puo' piu' votare)).

Testo vigente dal 2 agosto 1913 al 22 dicembre 2008 · versione 3 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

Un modello riformula il testo della norma. Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:regio.decreto:1908-05-21;269~art72 · fonte su Normattiva