Art. 73
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[1]Compiute le operazioni di cui agli articoli precedenti, trascorse le ore in essi rispettivamente indicate, e sgombrata la tavola dalle carte e dagli oggetti non necessari allo scrutinio, il presidente:
[2]1° dichiara chiusa la votazione;
[3]((2° accerta il numero dei votanti risultante dalla lista autenticata dalla Commissione elettorale provinciale;
[4]Questa lista, a pena di nullita', prima che si proceda allo spoglio delle schede, deve essere sottoscritta dai membri dell'ufficio e chiusa in piego suggellato, con facolta' a qualunque elettore presente di apporre la propria firma sulla busta del piego. Questo e' consegnato o trasmesso immediatamente al pretore del mandamento, e di tutto si fa menzione nel verbale.
[5]La suddetta lista e' pure vidimata in ciascun foglio da tre almeno dei membri dell'ufficio)).
[6]3° procede allo spoglio delle schede. Uno degli scrutatori piglia successivamente ciascuna scheda, la spiega, la consegna al presidente, che ne da' lettura ad alta voce, e la passa allo scrutatore eletto con minor numero di voti.
[7]Gli altri scrutatori ed il segretario notano, ed uno di loro rende contemporaneamente pubblico, il numero dei voti che ciascun candidato va riportando durante lo spoglio delle schede.
[8]Elevandosi qualsiasi contestazione intorno ad una scheda, questa dev'essere immediatamente vidimata a termine dell'articolo 79;
[9]4° conta il numero delle schede e riscontra se corrisponde al numero dei votanti.
[10]Tutte queste operazioni devono compiersi nell'ordine indicato. Del compimento e del risultato di ciascuna di esse deve farsi constare dal processo verbale.
Testo vigente dal 2 agosto 1913 al 22 dicembre 2008 · versione 3 su Normattiva