Art. 75 — Testo unico, art. 75
Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 4 luglio 1908 al 22 dicembre 2008. Leggi il testo vigente →
[1]Quando il numero dei consiglieri da eleggere non ecceda i 20 e gli elettori che votarono nella sezione non eccedano il numero di 200, lo scrutinio delle schede deve intraprendersi immediatamente e deve essere condotto a termine senza interruzione.
[2]Quando, per il numero dei consiglieri da eleggere, o per il numero dei votanti, l'ufficio non possa condurre a termine immediatamente lo scrutinio delle schede, il presidente deve sigillare l'urna ed egli e gli altri membri dell'ufficio devono apporre le proprie firme sulla carta che chiude l'urna. Le operazioni non possono essere sospese piu' d'una volta, e la sospensione non deve durare piu' di 12 ore.
[3]Il presidente indica al pubblico l'ora in cui l'urna sara' riaperta e nella quale le operazioni saranno riprese.
[4]La mancanza di suggellazione dell'urna, della firma del presidente sulla Carta che chiude l'urna, come pure l'omessa indicazione dell'ora in cui le operazioni saranno ricominciate, o la ripresa in ora diversa da quella annunziata, producono la nullita' delle operazioni.
Testo vigente dal 4 luglio 1908 al 22 dicembre 2008 · versione 0 su Normattiva