Art. 78 — Testo unico, art. 78
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[1]Sono nulle:
[2]1° le schede nelle quali l'elettore si e' fatto conoscere od ha scritto altre indicazioni, oltre quelle di cui all'art. 71;
[3]2° quelle che portano o contengono segni che possono ritenersi destinati a far conoscere il votante.
[4]Si hanno come non scritti i nomi che non portane sufficiente indicazione delle persone alle quali e' dato il voto, come pure gli ultimi nomi eccedenti il numero dei consiglieri da eleggersi.
[5]In entrambi i casi la scheda resta valida nelle altre parti.
Testo vigente dal 4 luglio 1908 al 22 dicembre 2008 · versione 0 su Normattiva