Art. 79 — Testo unico, art. 79
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[1]L'ufficio di ciascuna sezione pronunzia, in via provvisoria, sopra tutte le difficolta' e gl'incidenti che si sollevano intorno alle operazioni della sezione e sulla nullita' delle schede.
[2]Nel verbale, da estendersi in doppio originale, deve farsi menzione di tutti i reclami avvenuti, delle proteste fatte, e delle decisioni motivate proferite dall'ufficio, da annettersi al verbale.
[3]Le schede nulle, le bianche, le contestate, in qualsiasi modo e per qualsiasi causa, quelle contenenti nomi ritenuti non scritti, le carte relative ai reclami e le proteste scritte devono essere vidimate almeno da tre componenti l'ufficio, ed annesse al verbale.
[4]Tutte le altre schede devono essere numerate e chiuse in una busta suggellata, da unirsi al verbale, firmata dal presidente e dal segretario.
Testo vigente dal 4 luglio 1908 al 2 agosto 1913 · versione 0 su Normattiva