Art. 8 — Testo unico, art. 8
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Il prefetto, i sottoprefetti, i commissari distrettuali e coloro che ne fanno le veci, non possono essere chiamati a rendere conto dell'esercizio delle loro funzioni, fuorche' dalla superiore autorita' amministrativa, ne' sottoposti a procedimento per alcun atto di tale esercizio senza autorizzazione del Re, previo parere del Consiglio di Stato, salvo l'eccezione di cui all'art. 109.
Testo vigente dal 4 luglio 1908 al 22 dicembre 2008 · versione 0 su Normattiva