Art. 84
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Quando l'elezione di colui che ebbe maggiori voti e' nulla, gli si sostituisce quello che ebbe, dopo gli eletti, maggiori voti, purche' il numero dei voti riportato non sia inferiore ad un ottavo dei votanti.
Testo vigente dal 4 luglio 1908 al 22 dicembre 2008 · versione 0 su Normattiva