Art. 85

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[1]Quando in alcune sezioni sia mancata o sia stata annullata la elezione, in tal caso se il voto degli elettori di tali sezioni non influisce sulla elezione di alcuno degli eletti, non occorre fare o ripetere in esse la votazione.

[2]In caso diverso, l'elezione seguira', entro un mese, nel giorno che sara' stabilito dal prefetto, di concerto col primo presidente della Corte di appello.

Testo vigente dal 4 luglio 1908 al 22 dicembre 2008 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

Un modello riformula il testo della norma. Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:regio.decreto:1908-05-21;269~art85 · fonte su Normattiva