Art. 85
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[1]Quando in alcune sezioni sia mancata o sia stata annullata la elezione, in tal caso se il voto degli elettori di tali sezioni non influisce sulla elezione di alcuno degli eletti, non occorre fare o ripetere in esse la votazione.
[2]In caso diverso, l'elezione seguira', entro un mese, nel giorno che sara' stabilito dal prefetto, di concerto col primo presidente della Corte di appello.
Testo vigente dal 4 luglio 1908 al 22 dicembre 2008 · versione 0 su Normattiva