Art. 87 — Testo unico, art. 87, e art. 23, n. 21, legge 17 agosto 1907, n. 638, testo unico
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[1]Contro le operazioni elettorali e' ammesso il ricorso entro un mese dalla proclamazione degli eletti.
[2]Sui ricorsi pronuncia in prima sede il Consiglio Comunale, tanto per le quistioni di eleggibilita', quanto per le operazioni elettorali.
[3]Il ricorso deve, entro i tre giorni, per cura di chi l'ha proposto, essere notificato giudiziariamente alla parte che puo' avere interesse, la quale ha 10 giorni per rispondere.
[4]Il sindaco notifica, entro cinque giorni, all'interessato la decisione presa dal consiglio.
[5]Contro la decisione del consiglio e' ammesso, entro il mese dalla notificazione della decisione, reclamo alla giunta provinciale amministrativa.
[6]Il reclamo, a cura di chi l'ha proposto, deve essere notificato giudiziariamente, nel termine di cinque giorni, alla parte che vi ha interesse, la quale ha dieci giorni per rispondere.
[7]Se le controversie riguardano questioni di eleggibilita', contro le decisioni della giunta provinciale amministrativa e' ammesso il ricorso alla Corte d'appello, a norma degli articoli 47, 49 e 50.
[8]Se le controversie riguardano le operazioni elettorali, e' ammesso il ricorso, anche in merito, alla sezione 5ª del Consiglio di Stato.
Testo vigente dal 4 luglio 1908 al 22 dicembre 2008 · versione 0 su Normattiva